Dott.ssa Lilia Di Filippo

Presidente

Dott.ssa Stefania Soldano

Vice Presidente

Dott.ssa Loretana Neri

Tesoriere

Dott.ssa Loredana Cerroni

Socio fondatore

Dott.ssa Amandine Confignal

Socio fondatore

Dott.ssa Maria Chiara Di Lauro

Socio fondatore

Dott. Giuseppe Montone

Socio fondatore

Dott.ssa Cinzia Panico

Socio fondatore

Art. 1
É costituito un comitato denominato: “Fare Ordine-FARO

Assume la forma giuridica di comitato nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e ss. del c.c. Il Comitato ha sede legale in Roma, Via degli Orti Gianicolensi n. 2, interno 19.  CAP 00152 
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti ed agli iscritti.

Art. 2
Finalità Il Comitato è disciplinato dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Il Comitato non ha scopi di lucro.
Il Comitato si propone di promuovere la tutela della salute e della libertà di cura dei cittadini come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ispirandosi all’articolo 32 della costituzione italiana, difendendo l’autonomia della professione nel rispetto della deontologia ippocratica, ovvero in scienza e coscienza. Poiché l’OMCEO è lo strumento principe per la difesa e l’autonomia della professione medica il Comitato si fa promotore/sostenitore di una lista elettorale per il rinnovo del consiglio direttivo dell’OMCEO della provincia di Roma. Il comitato potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività necessarie ad attuare le finalità di cui sopra, dell’opera di professionisti abilitati nel rispetto della normativa in materia. 

Art. 3
La durata del Comitato è indeterminata, salvo i casi previsti per lo scioglimento.

Art. 4 
Efficacia dello statuto Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

Art. 5
Interpretazione dello Statuto Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art.12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 6
Iscritti Hanno titolo alla iscrizione al Comitato medici e odontoiatri residenti in Italia, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli iscritti è illimitato. Essi si distinguono in:
a) Fondatori; 
b) Ordinari;

Sono fondatori le persone che, come promotori, hanno partecipato alla costituzione ed all’organizzazione del Comitato e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Sono ordinari coloro che fanno parte del Comitato in virtù della loro iscrizione.
Gli iscritti sono obbligati al versamento della quota associativa annuale, nonché all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.
L’ammissione degli iscritti è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La qualità di iscritto viene meno per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando l’iscritto abbia:
1) compromesso o danneggiato gli interessi generali del Comitato, abbia svolto opere contrarie ai fini del Comitato ovvero abbia gravemente mancato contro l’onore e il decoro del Comitato.
2) per mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi deliberati e richiesti.
La qualità di iscrittosi perde, altresì, per:
a) decesso;
b) dimissioni: ogni iscritto può recedere dal Comitato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota per l'anno in corso.
Gli iscritti che abbiano comunque cessato di appartenere al Comitato non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato stesso.
Per l'anno 2024 la quota associativa è determinata in euro 50,00.

Art. 7
Diritti e doveri degli iscritti Gli iscritti al Comitato hanno il diritto di:
a) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
b) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate ai sensi di legge;
c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
d) votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli iscritti. Ciascun iscritto ha diritto ad un voto.
Gli stessi iscritti hanno il dovere di:
e) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
f) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale e spontaneo;
g) versare la quota di iscrizione secondo l'importo stabilito. La quota di iscrizione è personale non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8
Organi Gli Organi del Comitato sono:
a) L’Assemblea degli iscritti;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Tesoriere.

Art. 9
Assemblea degli iscritti L’assemblea è costituita da fondatori e ordinari, che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti , con preavviso di almeno 10 giorni contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione e potrà essere svolta anche con modalità telematica a distanza.
Ciascun iscritto ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro iscritto conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun iscritto può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
Delle riunioni dell’assemblea viene redatto processo verbale, sul relativo libro sociale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante che lo compila e ne cura all’esito dell’assemblea la conservazione presso la sede del Comitato.
All’Assemblea spettano:
- l’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del programma generale e dell’attività del Comitato;
- l’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- l’elezione del Consiglio Direttivo, per i componenti non di diritto;
- l’approvazione delle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo; discute e delibera su ogni argomento posto all’ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’Assemblea richiedono, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e la maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti e delibera a maggioranza semplice.

Art. 10
Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dai membri di diritto (fondatori) e da un massimo di ulteriori N. 3 membri eletti dall’assemblea.
I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:
- determina le linee dettagliate delle attività del Comitato;
- determina le quote associative annuali;
- predispone il piano amministrativo;
- appronta annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- delibera, ove ritenuto opportuno, la creazione di comparti di settore provvedendo alla nomina dei relativi responsabili; - delibera il trasferimento di sede legale Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche con modalità telematica a distanza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei membri e, comunque, due volte all’anno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e da due Consiglieri in apposito registro e custodito presso la sede legale.

Art. 11
Presidente Il Presidente ha la rappresentanza anche legale e processuale del Comitato sia per gli adempimenti di carattere ordinario che straordinario, presiede l’Assemblea degli iscritti ed il Consiglio Direttivo.
Promuove e coordina l’attività del Comitato; presenta all’assemblea degli iscritti la relazione annuale nonché i bilanci. Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; può adottare provvedimenti di necessità ed urgenza riferendone al Consiglio Direttivo entro e non oltre sette giorni lavorativi.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 12
Tesoriere Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere.
Esso prepara il bilancio preventivo e consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti delle spese.
E' responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e dell’aggiornamento del libro degli iscritti

Art. 13
Patrimonio Il Patrimonio del Comitato è costituito:
- dai contributi degli iscritti;
- contributi pubblici e privati;
- da eventuali erogazioni, donazioni ecc.
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa dalla legge
Il Patrimonio non è divisibile durante la vita del Comitato.

Art. 14
Finanziamenti Il Comitato provvede al suo finanziamento mediante:
- quota associativa;
- contributi o somme erogate da terzi in suo favore; - contributi da attività formativa.

Art.15
Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio Il Comitato ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.16
Informazione atti Il Consiglio Direttivo assicura e mette a disposizione degli iscritti gli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro iscritti, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli iscritti e del Consiglio Direttivo.
Tali documenti sociali ai fini della consultazione sono conservati presso la sede del Comitato. Le richieste di accesso alla documentazione possono essere indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 17
Assicurazione Il Comitato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 18
Scioglimento Lo scioglimento può essere richiesto per raggiungimento dello scopo sociale o per altro motivo e deliberato dal consiglio direttivo con votazione a maggioranza assoluta (50% più uno). In caso di scioglimento del Comitato il patrimonio, al netto di eventuali debiti e/o costi, sarà devoluto secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 19
L’esercizio finanziario del Comitato si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme del codice civile.